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Dalla Conferenza Stampa del 16.04.2009, tenutasi presso la sala dei Presidenti del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con il movimento associativo “Cresco a casa”

 

Sintesi per gli organi di stampa

 

La sottrazione coatta di minori e i falsi abusi hanno un comune denominatore che trova origine nelle discipline psicologiche e psichiatriche.

 La psicologia studia l’esperienza ed il comportamento umani e sviluppa modelli esplicativi e strumenti di misura. Tali modelli e strumenti in molti casi non garantiscono la medesima affidabilità di esami di uso comune in medicina legale. Ma questo non viene mai dichiarato al Giudice e talora non è neppure ben noto ai periti. Queste differenze rendono le evidenze psicologiche molto deboli rispetto ad esami biologici o medici di comune uso forense. E tali dovrebbero essere considerate nel processo di formazione della prova.

 

Infatti gli standard di prova necessari nel processo non possono quasi mai essere raggiunti da esami e accertamenti di tipo psicologico e psichiatrico o psicodiagnostico presi da soli.

 E’ evidente che in campo giudiziario la valutazione e l’azione giuridica si devono fondare su elementi certi, dimostrabili e ripetibili.

Allora ben si comprende come sia estremamente importante la valutazione peritale di un esperto nei casi di sottrazione coatta e/o presunti abusi, in particolare quando interviene il giudice con un’ordinanza o un provvedimento restrittivo della libertà personale. 

La realtà dei fatti, riscontrata nelle sentenze o nelle ordinanze, pone in evidenza come il convincimento del giudice sia sensibile al lavoro del consulente tecnico prescelto dall’accusa o dall’ordinamento giudiziario.

Quando accadono situazioni del genere ci si trova dinanzi, stante il sistema attuale, all’impossibilità di agire contro il provvedimento, in caso di sottrazione coatta, per l’assenza di contraddittorio tra le parti. 

Dovrebbe esistere un’istanza di garanzia cui si possa ricorrere rispetto ai provvedimenti provvisori, che spesso durano anni, presi dal Tribunale dei Minori o dal Giudice civile e che possa valutare l’adeguatezza delle prove e l’opportunità del provvedimento.

In tutti i casi vi è la credenza radicata secondo la quale il perito agisca sempre e comunque in buonafede e/o in modo involontario e nell’interesse del minore.

Il rimedio può consistere nell’approvazione di una legge regionale, o meglio nazionale, che vincoli l’Autorità giudiziaria al rispetto di un protocollo operativo condiviso, avvalendosi di esperti altamente specializzati, pena la nullità degli atti processuali. 

Ai giudici onorari presso il Tribunale dei Minori dovrebbe essere fatto divieto di effettuare consulenze tecniche e perizie nel medesimo distretto giudiziario ove operano come giudici.  

Gli albi dei periti presso i Tribunali dovrebbero essere utilizzati a rotazione - pur salvaguardando la libertà del Magistrato di rifiutare motivatamente un singolo professionista - per evitare che un’esigua schiera di professionisti si spartisca tutto il lavoro peritale creando una dipendenza economica dalla committenza tale da condizionarne nei fatti la libertà di operare secondo scienza e coscienza. 

In tutti i casi devono essere ricercate solo le prove oggettive: le inferenze psicologiche non possono essere trasformate in petizioni di principio, come ad esempio sostenere che un bambino è sempre credibile, che una madre ha capacità di “leggere” nell’animo e nella mente del proprio figlio distinguendo la verità dalla menzogna, o che un disagio, una paura, un’ansia, una deficit scolastico siano fonte probatoria di un’incapacità educativa o di un abuso. 

Allontanamento coatto dei bambini dalla famiglia e loro collocamento in comunità alloggio, affido o adozioni

(dal Manifesto del movimento associativo “Falsi abusi”)

Questi allontanamenti sono spesso basati su un articolo del codice civile risalente al lontano 1939 che risente fortemente delle ideologie dell’epoca. Ciò non è più attuale storicamente, non è più attuale riguardo alla forma della famiglia odierna ed è anche privo di presupposti scientifici. 

Le statistiche rivelano che circa il 20% delle sottrazioni forzate sono motivate da assenza coatta dei genitori (provvedimenti carcerari), morte di entrambi i genitori, maltrattamenti o abusi.

Il rimanente 80% di sottrazioni avvengono con la motivazione di “inidoneità genitoriale” o di “impossibilità dei genitori a seguire i figli”.

 L’idea per cui l’allevamento in quanto tale avrebbe grande influenza sulla vita futura del minore si è però rivelata priva di fondamento scientifico. I genitori non possono in nessun caso essere molto nocivi allo sviluppo futuro dei figli, lo può essere molto di più l’ambiente non familiare in cui essi crescono. La sottrazione dalla famiglia fa più danni dei pericoli ipotetici che dovrebbe scongiurare. Spesso un educatore domiciliare, un modesto sostegno economico alla famiglia o qualche controllo medico sarebbero più efficaci e meno costosi.

La fede in questa motivazione non-scientifica ha aperto le porte a innumerevoli violazioni di legge e dei diritti umani. 

Tramite valutazioni soggettive ed opinabili, psicologi e assistenti sociali spesso inducono il Tribunale dei Minori (tramite segnalazioni generiche alla Procura dei Minori) a prendere provvedimenti drastici e drammatici, sottraendo i figli alla famiglia, collocandoli nelle comunità, sottoponendoli poi a indagini più capillari, psicoterapie coatte e quant’altro. La famiglia, nella maggioranza dei casi, è totalmente impotente di fronte a questo sistema che opera con l'ausilio della forza pubblica nel caso in cui i genitori si rifiutassero di collaborare. 

Riteniamo che sottrarre i bambini ad una famiglia debba essere un evento straordinario, motivato solo da gravi e comprovate colpe e da pericoli imminenti o dall’evidenza della consumazione di delitti. 

Riteniamo inoltre che non si possa stabilire la responsabilità e l'inidoneità di un genitore solo sulla base di valutazioni personali o test psicologici. Con centinaia di casi esaminati, osserviamo un attacco frontale operato contro l’autonomia e il ruolo fondamentale della famiglia che spesso viene delegittimata da figure non scientifiche e da valutazioni che risultano talora persino superstiziose. 

 Per arginare questo fenomeno sono sorte in Italia molte associazioni con l'obiettivo di denunciare, difendere e tutelare i diritti fondamentali della famiglia e della genitorialità. Nessuna famiglia è potenzialmente al riparo dall'errore "scientifico" dello psicologo, psichiatra, insegnante e assistente sociale. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.falsiabusi.it

 

 Situazione affidi familiari e inserimenti in presidi della Regione Piemonte



Fonte: Assessorato alle politiche sociali 

 

Descrizione

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Minori presenti in presidi al 31-12

1175

1179

Minori presenti in affido al 31-12

2.380

2.188

2.319

% Minore orfano o privo di entrambi i genitori

2,19

1,86

3,63

% Stato di abbandono

7,63

6,32

9,81

% Maltrattamenti continui e gravi

3.03

2,79

4,72

% Incapacità e metodi educativi non idonei

28,26

26,11

44,03

% Impossibilità dei genitori a seguire i figli

17,52

17,90

32,77

% Gravi problemi relazionali o comportamentali

0,93

1,10

1,88

%Problemi relativi all’ambito scolastico

1,20

1,31

2,36

% Non indicato

40,56

42,57

0,80

 

       


 

 

Rapporto denunce condanne di violenze su minori a livello nazionale

 

Fonte: Ministero della Giustizia

 

 

 

Descrizione

Valori

%

Detenuti per abusi su minori al 28-02-2008

1320

 

di cui:

           -Stranieri

           -In attesa di giudizio

 

400

430

Pena base minima prevista dalla legge   (n° anni)

5

Media di condanne annuali    (esclusi quelli in attesa di giudizio)

178

 

Media denunce penali presentate alle procure (media 4 anni)

3.850.000

di cui:

           - Violenze su minori

 

4.950

Rapporto di incidenza denunce violenze su minori sul totale denunce

0,13

Incidenza condanne su totale denunce presentate alle Procure

0,01

Incidenza condanne su violenze minori

3,60

False denunce su violenze minori

96,40